Art. 177 Codice della Strada: “1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito...”. Lo scrivo e lo ribadisco per le teste di legno che non sanno leggere e che non capiscono l’italiano: “è consentito” non vuol dire “è obbligatorio”. Vuol solo dire che è permesso, tollerato. Inoltre, e lo scrivo per quelli che si stancano a leggere fino in fondo gli articoli del Codice della Strada, più avanti è specificato che è consentito “nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto”. Quindi, è CONSENTITO (non “obbligatorio”!) nell’espletamento dei servizi URGENTI (URGENTI!!!) di istituto; in tutti gli altri casi NON È CONSENTITO. Naturalmente tutto può "diventare" urgente, ma l'urgenza di cui si parla nel Codice della Strada deve essere attuale. Un infarto in atto è un'urgenza che può giustificare (ma con molta prudenza) il mancato rispetto delle norme della circolazione, e QUINDI l'uso della sirena. Un banale trasporto di un paziente che può arrivare in ospedale anche dieci minuti dopo NON è un'urgenza. Quelli che si sentono Rambo quando sono al volante di un’autoambulanza farebbero meglio a starsene a casa e a lasciare il posto a persone più equilibrate. E quelli che dovessero dire agli autisti di accendere la sirena per spargere ansia e terrore, invece di stare nascosti nei loro ufficetti, abbiano i coraggio delle proprie azioni e forniscano i loro nomi e cognomi pubblicamente (e magari anche i loro movimenti bancari).

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