Molti parlano eufemisticamente del green pass come "stimolo" alla vaccinazione. In origine la parola "stimolo" (dal latino "stimulus", vocabolo indoeuropeo col significato di "cosa appuntita") indicava il "pungolo" usato per spingere i buoi a tirare l'aratro. L'etimologia non ha certo valore nello stabilire il significato "attuale" delle parole, ma allora vale la pena di ricordare che nell'uso attuale la parola "stimolo" può essere usata solo in una di due connotazioni: quella positiva, per cui lo "stimolo" è rappresentato da un premio concesso come compenso per l'azione richiesta (a cui quindi si è liberi di rinunciare per essere liberi di non compiere quell'azione); e quella negativa, che risale appunto al significato originale di punizione inflitta se non viene compiuta l'azione richiesta. Uno "stimolo" del primo caso non può mai configurare il reato previsto dall'articolo 629 del Codice Penale, e quindi chiunque può utilizzare stimoli in questo senso per ottenere qualcosa. Uno stimolo del secondo caso però, comportando un "vulnus" (per dirla come i legulei), e quindi la negazione di un diritto e non di un premio superfluo e rinunciabile, configura pienamente il reato di estorsione previsto dall'articolo 629 del Codice Penale ("Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000"). Ed è inutile precisare che l'ingiusto profitto ad altri è già il guadagno con la vendita e la somministrazione del vaccini, ma che "profitto" si intende ormai in giurisprudenza anche ogni altro vantaggio, anche non pecuniario.

 

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